Art. 3. Termini 1. La consegna ai distillatori o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 5 del presente decreto, e' effettuata: per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e province autonome; per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna. In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE 884/2001, nel registro tenuto in conformita' al medesimo regolamento ed al decreto ministeriale n. 768/1994, le fecce e le vinacce sono prese in carico il giorno stesso della loro separazione dai mosti e dai vini. 2. La consegna del vino, a completamento dell'obbligo, ai distillatori o agli acetifici e' effettuata entro il 31 agosto. I prodotti ottenuti dalla distillazione del vino non beneficiano di aiuti comunitari. 3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno per tutte le vinacce e per le fecce consegnate entro il 30 maggio. Le fecce consegnate dopo il 30 maggio sono distillate entro il 31 luglio.