Art. 3.


                               Termini


  1.  La consegna ai distillatori o il ritiro sotto controllo, di cui
all'art. 5 del presente decreto, e' effettuata:
   per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale
determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e province
autonome;
   per  le  fecce,  entro  30  giorni dal loro ottenimento e comunque
entro il 31 luglio di ciascuna campagna.
  In  applicazione  dell'art.  17  del  regolamento  CE 884/2001, nel
registro  tenuto in conformita' al medesimo regolamento ed al decreto
ministeriale n.  768/1994, le fecce e le vinacce sono prese in carico
il giorno stesso della loro separazione dai mosti e dai vini.
  2.   La   consegna  del  vino,  a  completamento  dell'obbligo,  ai
distillatori  o  agli  acetifici  e' effettuata entro il 31 agosto. I
prodotti  ottenuti  dalla  distillazione  del vino non beneficiano di
aiuti comunitari.
  3.  Ai  fini  della  concessione  degli aiuti, la distillazione dei
sottoprodotti  per  ottenere  alcool grezzo deve avvenire entro il 20
giugno  per  tutte  le  vinacce e per le fecce consegnate entro il 30
maggio.  Le  fecce consegnate dopo il 30 maggio sono distillate entro
il 31 luglio.