Art. 4.


                           Caratteristiche


  1.  I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o
del  ritiro  sotto controllo devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
   a)  vinacce:  2,8  litri di alcool anidro (effettivo e potenziale)
per 100 kg;
   b)  fecce  di  vino:  4  litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di
umidita'.  Le  fecce  devono  essere  denaturate secondo le modalita'
previste dal decreto ministeriale del 31 luglio 2006.
  2.  La  quantita' di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al
volume di alcool contenuto nel vino e' almeno pari al:
   10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve,
   7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP,
   5%  per  il  vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di
mosto  di  uve  parzialmente  fermentate  o  di  vino nuovo ancora in
fermentazione.
  3.  L'aumento  di  volume  del  vino ottenuto dall'impiego di mosto
concentrato  o  di  mosto  concentrato  rettificato per l'aumento del
grado  alcolometrico del vino e per la sua edulcorazione non e' preso
in conto ai fini del calcolo di detta percentuale del 10%.
  4.  Per determinare il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti
rispetto   a   quello   contenuto   nel   vino  prodotto,  il  titolo
alcolometrico    volumico    naturale   standard   da   prendere   in
considerazione nelle varie zone viticole e' fissato in:
   a) 9,0% per la zona C I;
   b) 9,5% per la zona C II;
   c) 10,0% per la zona C III.
  5.   Qualora  le  percentuali  indicate  al  punto  2  non  vengano
raggiunte,  i  soggetti  obbligati  alla distillazione consegnano una
quantita'  di  vino  di loro produzione tale da garantire il rispetto
delle  stesse.  Il  vino  deve  essere denaturato a norma del decreto
ministeriale 11 aprile 2001.
  L'obbligo  puo'  essere  assolto  consegnando  vino  di  produzione
propria all'industria dell'aceto, senza procedere alla denaturazione.
In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato
a  questo  scopo e' detratto del quantitativo di alcool contenuto nel
vino che deve essere avviato alla distillazione.
  6.  In  applicazione  dell'art.  4,  paragrafo 1, lettera e), primo
trattino,   del  regolamento  (CE)  n.  884/2001,  il  trasporto  sul
territorio   nazionale   delle   vinacce  e  delle  fecce  verso  una
distilleria e' scortato da una bolletta di consegna conforme:
   agli  allegati  A  e  B  al decreto ministeriale 29 novembre 1978,
compilati  nei  modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento
(CE) n. 884/2001, sia dal decreto ministeriale n. 768/1994,
oppure,
   all'allegato  III  al  regolamento (CE) n. 884/2001, compilato nei
modi  stabiliti  sia  dai  titoli  I  e  III  del regolamento (CE) n.
884/2001  sia  dal  decreto  ministeriale n. 768/1994, con esclusione
delle rispettive disposizioni concernenti la convalida.