Art. 4. Caratteristiche 1. I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo devono avere le seguenti caratteristiche minime: a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg; b) fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidita'. Le fecce devono essere denaturate secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale del 31 luglio 2006. 2. La quantita' di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino e' almeno pari al: 10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve, 7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP, 5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione. 3. L'aumento di volume del vino ottenuto dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolometrico del vino e per la sua edulcorazione non e' preso in conto ai fini del calcolo di detta percentuale del 10%. 4. Per determinare il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole e' fissato in: a) 9,0% per la zona C I; b) 9,5% per la zona C II; c) 10,0% per la zona C III. 5. Qualora le percentuali indicate al punto 2 non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantita' di vino di loro produzione tale da garantire il rispetto delle stesse. Il vino deve essere denaturato a norma del decreto ministeriale 11 aprile 2001. L'obbligo puo' essere assolto consegnando vino di produzione propria all'industria dell'aceto, senza procedere alla denaturazione. In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato a questo scopo e' detratto del quantitativo di alcool contenuto nel vino che deve essere avviato alla distillazione. 6. In applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, del regolamento (CE) n. 884/2001, il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce verso una distilleria e' scortato da una bolletta di consegna conforme: agli allegati A e B al decreto ministeriale 29 novembre 1978, compilati nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001, sia dal decreto ministeriale n. 768/1994, oppure, all'allegato III al regolamento (CE) n. 884/2001, compilato nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001 sia dal decreto ministeriale n. 768/1994, con esclusione delle rispettive disposizioni concernenti la convalida.