Art. 5.


                       Ritiro sotto controllo


  1.  I  produttori  sono  esonerati  dall'obbligo  di  consegna  dei
sottoprodotti,  ma  obbligati  al  ritiro sotto controllo, qualora la
distillazione  rappresenti un onere sproporzionato. Rientrano in tale
fattispecie i produttori:
   a)  che ottengano nei propri impianti un quantitativo di vino o di
mosto compreso tra i 25 hl ed i 100 hl;
   b)  che  abbiano  gli  impianti  ubicati  nelle  piccole  isole ad
eccezione della Sicilia e della Sardegna;
   c)  che  pratichino il metodo di produzione biologico delle uve da
vino destinate alla produzione di vini e di mosti;
   d)  le  cui produzioni rientrino in particolari tipologie di vini.
Restano  validi  gli  esoneri  gia'  concessi,  riportati nell'elenco
allegato  n.  1. Ulteriori tipologie di prodotti sono individuate con
provvedimento  direttoriale  dal  Ministero  sulla  base  di motivate
richieste  presentate  dai produttori o loro associazioni entro il 31
marzo   di  ciascun  anno.  Le  autorizzazioni  sono  concesse  prima
dell'inizio della campagna.
  2.  Con  provvedimento  direttoriale del Ministero sono individuate
ulteriori  categorie  di  produttori  per  le  quali la distillazione
rappresenta un onere sproporzionato. Per ottenere tale provvedimento,
i produttori o loro associazioni presentano richieste di esonero alle
regioni  e  province  autonome giustificando l'onere sproporzionato e
dichiarando  la destinazione dei sottoprodotti. Le regioni e province
autonome,  qualora ritengano sufficientemente motivata e giustificata
la  richiesta,  trasmettono l'istanza al Ministero con l'indicazione:
della   destinazione  dei  sottoprodotti,  degli  organismi  pubblici
individuati  dalle  regioni  e  province autonome che effettueranno i
controlli  e  delle modalita' di svolgimento degli stessi, al fine di
rispettare l'art. 79 del regolamento CE 555/08.
  3.  Per  le uve da vino trasformate in prodotti diversi dal mosto e
dal vino si attua il ritiro sotto controllo per tutti i sottoprodotti
ottenuti; in tal caso non si applica l'art. 4.
  4.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di consegna dei sottoprodotti ai
distillatori  i  produttori  che li destinano ad usi alternativi alla
distillazione.  Fermo restando le norme di carattere fiscale vigenti,
i soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla
distillazione  e  dalle  altre  destinazioni  previste  dal  presente
articolo, presentano apposita richiesta. A tal fine:
   a)  la  domanda  e'  presentata  alla regione o provincia autonoma
territorialmente     competente     che    provvede    al    rilascio
dell'autorizzazione.  Le  regioni e province autonome operano secondo
le  linee  guida  emanate  dal  Ministero  d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni,  a  seguito  di  modifica  del  Programma nazionale di
sostegno presentato alla Commissione UE;
   b)  per  la  campagna 2008-2009 l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero,   previo   parere   della  regione  o  provincia  autonoma
territorialmente competente, cui la domanda e' presentata;
   c) restano valide le autorizzazioni gia' concesse.
  5.   Sono  esonerati  dall'obbligo  di  consegna  delle  vinacce  i
produttori che:
   a)   cedono   le   vinacce   ad   uno   stabilimento  che  procede
all'estrazione di enocianina, per le quantita' effettivamente cedute,
fermo   restando  l'obbligo  di  consegnare  la  restante  parte  dei
sottoprodotti  non ceduti. In tale caso, in deroga a quanto stabilito
al  precedente  art.  4,  il  quantitativo  di  alcool  contenuto nei
prodotti  consegnati alle distillerie e' pari almeno al 5% del volume
di alcool contenuto nel vino;
   b) cedono le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari,
di  cui  all'elenco  allegato  n.  2, per le quantita' effettivamente
utilizzate.  Ulteriori  prodotti saranno autorizzati dal Ministero su
richiesta delle regioni e province autonome.
  6.  I  produttori  che si avvalgono della possibilita' stabilita al
presente  articolo,  comma  1,  lettera  a),  b),  c)  e d) e comma 3
comunicano,  almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle
operazioni,  all'Ufficio  periferico ICQ territorialmente competente:
la  natura  e  la  quantita'  dei sottoprodotti, il luogo in cui sono
depositati  nonche'  il  giorno  e l'ora dell'inizio delle operazioni
destinate  a  renderli  inutilizzabili  per  il  consumo  umano.  Gli
obblighi  di  comunicazione  per  i  produttori  che  rientrano nelle
fattispecie  di  cui ai commi 2 e 4, sono stabiliti con provvedimento
direttoriale.
  7.  I  produttori  che si avvalgono della possibilita' stabilita al
presente  articolo,  comma 5, lettera b), comunicano, almeno entro il
quarto  giorno  antecedente  l'inizio  delle  operazioni, all'Ufficio
periferico  ICQ  territorialmente  competente:  il  nome e la ragione
sociale  della  ditta  utilizzatrice  della vinaccia, la sede legale,
l'indirizzo  dello stabilimento, la quantita' di vinaccia ed il piano
di consegna.
  8.  I  titolari  degli stabilimenti che procedono all'estrazione di
enocianina  comunicano  all'Ufficio  periferico  ICQ territorialmente
competente,  almeno entro il quarto giorno antecedente l'introduzione
della vinaccia nello stabilimento: il nome e la ragione sociale della
ditta utilizzatrice della vinaccia, la sede legale, l'indirizzo dello
stabilimento  e  la  quantita' complessiva di vinaccia ed il piano di
consegna.
  9.  Le  comunicazioni  previste  ai  paragrafi  precedenti  vengono
effettuate  direttamente  ovvero  tramite telegramma, telefax o posta
elettronica.   In   applicazione   dell'art.  17,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 884/2001, sul registro di carico e scarico tenuto
dal produttore e' annotato:
   la  trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella
colonna  «descrizione»,  il  giorno  stesso  in  cui  e' trasmessa la
comunicazione;
   lo  scarico  della  feccia o della vinaccia da destinare al ritiro
sotto  controllo,  il giorno stesso in cui e' effettuata l'operazione
di ritiro e prima dell'operazione stessa.
  10.  Le  comunicazioni  recano  il  codice del registro di carico e
scarico  tenuto  dal produttore, attribuito da ICQ, nonche' il numero
progressivo  corrispondente  a  quello  che  figura  per  la relativa
annotazione  nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia
della  comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e
viene  esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di
ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
  11.  Gli organi incaricati dei controlli, di cui al successivo art.
15,   garantiscono  il  rispetto  dell'art.  79  del  regolamento  CE
555/2008.
  12.  Alle fattispecie indicate nel presente articolo si applicano i
termini stabiliti al precedente art. 3.
  13. Al ritiro sotto controllo si applicano le disposizioni previste
nel  decreto  legislativo  n.  152/2006  contenente  norme in materia
ambientale.