Art. 5. Ritiro sotto controllo 1. I produttori sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti, ma obbligati al ritiro sotto controllo, qualora la distillazione rappresenti un onere sproporzionato. Rientrano in tale fattispecie i produttori: a) che ottengano nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto compreso tra i 25 hl ed i 100 hl; b) che abbiano gli impianti ubicati nelle piccole isole ad eccezione della Sicilia e della Sardegna; c) che pratichino il metodo di produzione biologico delle uve da vino destinate alla produzione di vini e di mosti; d) le cui produzioni rientrino in particolari tipologie di vini. Restano validi gli esoneri gia' concessi, riportati nell'elenco allegato n. 1. Ulteriori tipologie di prodotti sono individuate con provvedimento direttoriale dal Ministero sulla base di motivate richieste presentate dai produttori o loro associazioni entro il 31 marzo di ciascun anno. Le autorizzazioni sono concesse prima dell'inizio della campagna. 2. Con provvedimento direttoriale del Ministero sono individuate ulteriori categorie di produttori per le quali la distillazione rappresenta un onere sproporzionato. Per ottenere tale provvedimento, i produttori o loro associazioni presentano richieste di esonero alle regioni e province autonome giustificando l'onere sproporzionato e dichiarando la destinazione dei sottoprodotti. Le regioni e province autonome, qualora ritengano sufficientemente motivata e giustificata la richiesta, trasmettono l'istanza al Ministero con l'indicazione: della destinazione dei sottoprodotti, degli organismi pubblici individuati dalle regioni e province autonome che effettueranno i controlli e delle modalita' di svolgimento degli stessi, al fine di rispettare l'art. 79 del regolamento CE 555/08. 3. Per le uve da vino trasformate in prodotti diversi dal mosto e dal vino si attua il ritiro sotto controllo per tutti i sottoprodotti ottenuti; in tal caso non si applica l'art. 4. 4. Sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione. Fermo restando le norme di carattere fiscale vigenti, i soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e dalle altre destinazioni previste dal presente articolo, presentano apposita richiesta. A tal fine: a) la domanda e' presentata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente che provvede al rilascio dell'autorizzazione. Le regioni e province autonome operano secondo le linee guida emanate dal Ministero d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a seguito di modifica del Programma nazionale di sostegno presentato alla Commissione UE; b) per la campagna 2008-2009 l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero, previo parere della regione o provincia autonoma territorialmente competente, cui la domanda e' presentata; c) restano valide le autorizzazioni gia' concesse. 5. Sono esonerati dall'obbligo di consegna delle vinacce i produttori che: a) cedono le vinacce ad uno stabilimento che procede all'estrazione di enocianina, per le quantita' effettivamente cedute, fermo restando l'obbligo di consegnare la restante parte dei sottoprodotti non ceduti. In tale caso, in deroga a quanto stabilito al precedente art. 4, il quantitativo di alcool contenuto nei prodotti consegnati alle distillerie e' pari almeno al 5% del volume di alcool contenuto nel vino; b) cedono le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari, di cui all'elenco allegato n. 2, per le quantita' effettivamente utilizzate. Ulteriori prodotti saranno autorizzati dal Ministero su richiesta delle regioni e province autonome. 6. I produttori che si avvalgono della possibilita' stabilita al presente articolo, comma 1, lettera a), b), c) e d) e comma 3 comunicano, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni, all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente: la natura e la quantita' dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonche' il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. Gli obblighi di comunicazione per i produttori che rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 4, sono stabiliti con provvedimento direttoriale. 7. I produttori che si avvalgono della possibilita' stabilita al presente articolo, comma 5, lettera b), comunicano, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni, all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente: il nome e la ragione sociale della ditta utilizzatrice della vinaccia, la sede legale, l'indirizzo dello stabilimento, la quantita' di vinaccia ed il piano di consegna. 8. I titolari degli stabilimenti che procedono all'estrazione di enocianina comunicano all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente, almeno entro il quarto giorno antecedente l'introduzione della vinaccia nello stabilimento: il nome e la ragione sociale della ditta utilizzatrice della vinaccia, la sede legale, l'indirizzo dello stabilimento e la quantita' complessiva di vinaccia ed il piano di consegna. 9. Le comunicazioni previste ai paragrafi precedenti vengono effettuate direttamente ovvero tramite telegramma, telefax o posta elettronica. In applicazione dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore e' annotato: la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui e' trasmessa la comunicazione; lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui e' effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa. 10. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonche' il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni. 11. Gli organi incaricati dei controlli, di cui al successivo art. 15, garantiscono il rispetto dell'art. 79 del regolamento CE 555/2008. 12. Alle fattispecie indicate nel presente articolo si applicano i termini stabiliti al precedente art. 3. 13. Al ritiro sotto controllo si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006 contenente norme in materia ambientale.