Art. 6.


                              Acetifici


  1.  Gli  acetifici  che  ricevono il vino da parte dei produttori i
quali  intendono  con  detta consegna avvalersi della facolta' di cui
all'art.  23, paragrafo 2 del regolamento CE 555/08 rilasciano, entro
dieci  giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno
gli  elementi  di cui al modello A) allegato n. 3 al presente decreto
da  compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nella note
in calce al modello stesso.
  2.   La   consegna  del  vino  in  acetificio  avviene  secondo  le
disposizioni previste all'art. 10 del regolamento CE n. 884/2001.
  3. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento dell'obbligo
di  cui  al  precedente  art.  4 avviene entro il 31 agosto dell'anno
successivo a quello dell'ottenimento delle uve.