Art. 6. Acetifici 1. Gli acetifici che ricevono il vino da parte dei produttori i quali intendono con detta consegna avvalersi della facolta' di cui all'art. 23, paragrafo 2 del regolamento CE 555/08 rilasciano, entro dieci giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno gli elementi di cui al modello A) allegato n. 3 al presente decreto da compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nella note in calce al modello stesso. 2. La consegna del vino in acetificio avviene secondo le disposizioni previste all'art. 10 del regolamento CE n. 884/2001. 3. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento dell'obbligo di cui al precedente art. 4 avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello dell'ottenimento delle uve.