Art. 8. Prodotti ottenuti dalla distillazione 1. Dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione si puo' ottenere: a) alcool etilico di origine agricola aventi le caratteristiche di cui all'allegato 1 del regolamento CE n. 110/08; b) distillato di origine agricola, secondo quanto previsto all'allegato 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 110/08; c) acquavite di vinaccia rispondente alle definizioni all'allegato 2, paragrafo 6 del regolamento CE n. 110/08; d) grappa rispondente alla definizione ed alle caratteristiche di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997; e) alcool grezzo avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92% vol. 2. Qualora i distillatori intendano commercializzare le grappe previste all'art. 16 ed all'art. 18, comma 2, lettere a), b), e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, il documento di accompagnamento delle vinacce contiene le indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varieta', all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti. In caso di trasporto congiunto di piu' partite di vinaccia contenute in recipienti separati, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, e' consentito l'utilizzo di un unico documento di accompagnamento contenente le indicazioni di cui al presente paragrafo per ciascuna partita trasportata. I distillatori riportano le indicazioni di cui al presente paragrafo nel registro tenuto in conformita' alle disposizioni del regolamento CE n. 884/2001.