Art. 8.


                Prodotti ottenuti dalla distillazione


  1.  Dalla  distillazione  dei  sottoprodotti della vinificazione si
puo' ottenere:
   a) alcool etilico di origine agricola aventi le caratteristiche di
cui all'allegato 1 del regolamento CE n. 110/08;
   b)   distillato  di  origine  agricola,  secondo  quanto  previsto
all'allegato 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 110/08;
   c) acquavite di vinaccia rispondente alle definizioni all'allegato
2, paragrafo 6 del regolamento CE n. 110/08;
   d)  grappa rispondente alla definizione ed alle caratteristiche di
cui  al  capo  IV  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
297/1997;
   e) alcool grezzo avente un titolo alcolometrico pari o superiore a
92% vol.
  2.  Qualora  i  distillatori  intendano  commercializzare le grappe
previste  all'art.  16  ed all'art. 18, comma 2, lettere a), b), e c)
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 297 del 16 luglio
1997,  il  documento  di  accompagnamento  delle  vinacce contiene le
indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle
materie  prime  impiegate  e, in particolare, alla varieta', all'area
geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali
sono  state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad
indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i
sottoprodotti.  In  caso  di  trasporto  congiunto di piu' partite di
vinaccia  contenute  in  recipienti  separati, dallo stesso speditore
allo  stesso  destinatario,  e'  consentito  l'utilizzo  di  un unico
documento  di  accompagnamento  contenente  le  indicazioni di cui al
presente  paragrafo  per ciascuna partita trasportata. I distillatori
riportano  le  indicazioni  di cui al presente paragrafo nel registro
tenuto  in  conformita'  alle  disposizioni  del  regolamento  CE  n.
884/2001.