Art. 9. Obblighi 1. Il distillatore e i soggetti autorizzati ad utilizzare le fecce e le vinacce ai sensi del precedente art. 5 forniscono al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna entro 20 giorni dall'ultima consegna, entro, comunque, il 30 settembre un attestato riepilogativo indicante almeno la natura, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato e le date della consegna. 2. Per la consegna del vino a completamento dell'obbligo della campagna precedente e' rilasciato un distinto attestato entro il termine di quarantacinque giorni dall'introduzione del vino in distilleria. 3. L'attestato contiene almeno gli elementi di cui al modello B allegato n. 4 al presente decreto da compilare in tre esemplari da destinare, come indicato nelle note in calce al modello stesso. I dati riportati nell'attestato corrispondono a quelli riportati nei registri tenuti in distilleria in conformita' del regolamento CE n. 884/2001. 4. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore che e' allo stesso tempo produttore l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'Ufficio ICQ territorialmente competente. 5. I distillatori sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori. Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore e' obbligato a ricevere i sottoprodotti.