Art. 9.


                              Obblighi


  1.  Il distillatore e i soggetti autorizzati ad utilizzare le fecce
e le vinacce ai sensi del precedente art. 5 forniscono al produttore,
a  titolo di prova dell'avvenuta consegna entro 20 giorni dall'ultima
consegna, entro, comunque, il 30 settembre un attestato riepilogativo
indicante   almeno   la   natura,   il   quantitativo  ed  il  titolo
alcolometrico  volumico  del  prodotto  consegnato  e  le  date della
consegna.
  2.  Per  la  consegna  del  vino a completamento dell'obbligo della
campagna  precedente  e'  rilasciato  un  distinto attestato entro il
termine  di  quarantacinque  giorni  dall'introduzione  del  vino  in
distilleria.
  3.  L'attestato  contiene  almeno  gli elementi di cui al modello B
allegato  n.  4  al presente decreto da compilare in tre esemplari da
destinare,  come  indicato  nelle  note in calce al modello stesso. I
dati  riportati  nell'attestato  corrispondono a quelli riportati nei
registri  tenuti  in distilleria in conformita' del regolamento CE n.
884/2001.
  4. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore che
e'  allo  stesso tempo produttore l'attestazione di cui al precedente
comma viene rilasciata dall'Ufficio ICQ territorialmente competente.
  5.  I  distillatori sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della
vinificazione  presso  i produttori. Qualora il produttore preferisca
effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore e' obbligato
a ricevere i sottoprodotti.