Art. 10.



  1. Allo scopo di dare pronta attuazione a quanto previsto dall'art.
1,  comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i Comuni della
regione  Campania  possono  provvedere,  con  le  procedure  di somma
urgenza  previste  dalla  legislazione  vigente, alla stipulazione di
apposite   convenzioni,   anche  in  termini  integrativi  di  quelle
eventualmente  gia'  esistenti,  per  l'effettuazione del servizio di
raccolta  dei  rifiuti  ingombranti presso il domicilio degli utenti,
anche   con   l'avvalimento   di   soggetti   dotati   di  specifiche
autorizzazioni per l'attivita' di facchinaggio.
  2.  I  maggiori  oneri  derivanti  dallo  svolgimento  del predetto
servizio  devono  essere  documentati  e  certificati  dai comuni che
provvedono a liquidare le relative spese, ai fini del rimborso a cura
della  Missione  Finanziaria  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera d)
dell'Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del
10  giugno 2008, nel limite massimo previsto dall'art. 1, comma 2 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.
  3.   Esaurita   la   disponibilita'   delle  risorse  indicate  nel
decreto-legge citato, i comuni assumono a carico del proprio bilancio
gli  oneri derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di raccolta dei
rifiuti ingombranti.