Art. 10. 1. Allo scopo di dare pronta attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i Comuni della regione Campania possono provvedere, con le procedure di somma urgenza previste dalla legislazione vigente, alla stipulazione di apposite convenzioni, anche in termini integrativi di quelle eventualmente gia' esistenti, per l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti, anche con l'avvalimento di soggetti dotati di specifiche autorizzazioni per l'attivita' di facchinaggio. 2. I maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del predetto servizio devono essere documentati e certificati dai comuni che provvedono a liquidare le relative spese, ai fini del rimborso a cura della Missione Finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, nel limite massimo previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172. 3. Esaurita la disponibilita' delle risorse indicate nel decreto-legge citato, i comuni assumono a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di raccolta dei rifiuti ingombranti.