Art. 16.



  1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita' previste
dall'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del
28  agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti
attuatori  sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 luglio 2009, le
contabilita'   speciali   aperte  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5,
dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.