Art. 16. 1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 luglio 2009, le contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.