Art. 17.



  1.  Allo  scopo  di  garantire  un  migliore assetto organizzativo,
nell'ambito delle attivita' del Dipartimento della protezione civile,
nonche'  la  piena  funzionalita'  ed  operativita'  del  Sistema  di
Allertamento  Nazionale  e  del  Centro  di  Coordinamento  Nazionale
denominato  «SISTEMA»,  previsti  dalla  direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e successive indicazioni
operative  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile del 20
settembre  2005,  dalla  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  3  dicembre  2008  e  dal  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, al personale degli Uffici
del  Dipartimento  della  protezione  civile  che  opera,  in fase di
vigilanza  e  di emergenza, presso il Centro Funzionale Centrale e la
Sala  Situazione  Italia,  ove  lo  stesso  non  sia destinatario del
compenso  di  cui  all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007, e' attribuita,
previa  autorizzazione  del  Capo  del  Dipartimento della protezione
civile, una speciale indennita' operativa forfetariamente parametrata
su  base  mensile  a  100  ore  di  straordinario festivo e notturno,
commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  2.  Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato
nei  territori  interessati da una situazione di allertamento per una
situazione d'emergenza attesa o in atto, e' attribuito il compenso di
cui  all'art.  22,  lettera  b)  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi