Art. 17. 1. Allo scopo di garantire un migliore assetto organizzativo, nell'ambito delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nonche' la piena funzionalita' ed operativita' del Sistema di Allertamento Nazionale e del Centro di Coordinamento Nazionale denominato «SISTEMA», previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 settembre 2005, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, al personale degli Uffici del Dipartimento della protezione civile che opera, in fase di vigilanza e di emergenza, presso il Centro Funzionale Centrale e la Sala Situazione Italia, ove lo stesso non sia destinatario del compenso di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007, e' attribuita, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, una speciale indennita' operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 100 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato nei territori interessati da una situazione di allertamento per una situazione d'emergenza attesa o in atto, e' attribuito il compenso di cui all'art. 22, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2008 Il Presidente: Berlusconi