Art. 4. 1. Al fine di consentire la piu' sollecita adozione delle misure necessarie al definitivo superamento del contesto di criticita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, la regione Piemonte e' autorizzata, in deroga alle disposizioni relative alla contrattazione e agli accordi regionali, ad avvalersi, di una unita' di personale da individuarsi tra soggetti con qualifica dirigenziale che, ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, abbiano risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con la medesima Amministrazione regionale.