Art. 4.



  1.  Al  fine  di consentire la piu' sollecita adozione delle misure
necessarie  al  definitivo  superamento del contesto di criticita' di
cui  all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683
del  13  giugno  2008,  la regione Piemonte e' autorizzata, in deroga
alle   disposizioni  relative  alla  contrattazione  e  agli  accordi
regionali,  ad  avvalersi, di una unita' di personale da individuarsi
tra  soggetti  con  qualifica dirigenziale che, ai sensi dell'art. 17
del  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 e
successive modifiche ed integrazioni, abbiano risolto consensualmente
il  proprio  rapporto  di  lavoro  con  la  medesima  Amministrazione
regionale.