Art. 7.



  1.  Al  fine  di  completare  le  attivita'  inerenti alla gestione
organizzativa  e  funzionale  del  sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini
di  protezione  civile  e  di  cui  alla direttiva del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  in  attuazione  di quanto stabilito dal tavolo
tecnico  di  cui  all'art.  2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3260  del  27  dicembre  2002  nella  seduta  del 27 ottobre 2008, la
regione  Basilicata in qualita' di soggetto attuatore dell'intervento
ai  sensi  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3134 del 10 maggio
2001,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' incaricata di
provvedere  a  garantire  la prosecuzione della gestione unitaria del
sistema  nazionale  dei  centri  funzionali,  nonche' ad acquisire la
piena  disponibilita'  dei  codici  sorgente  del sistema di gestione
dell'interscambio informativo dei dati.
  2.  La  regione  Basilicata  espleta le attivita' di cui al comma 1
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 la regione Basilicata e'
autorizzata  a  prorogare  fino ad un massimo di ventiquattro mesi il
contratto  relativo  ai  servizi  di  manutenzione  e  gestione delle
dotazioni hardware e software dei Centri funzionali.
  4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
delle  residue  risorse  finanziarie poste nella disponibilita' della
regione  Basilicata per la realizzazione del progetto del sistema dei
Centri funzionali.