Art. 7. 1. Al fine di completare le attivita' inerenti alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile e di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione di quanto stabilito dal tavolo tecnico di cui all'art. 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002 nella seduta del 27 ottobre 2008, la regione Basilicata in qualita' di soggetto attuatore dell'intervento ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incaricata di provvedere a garantire la prosecuzione della gestione unitaria del sistema nazionale dei centri funzionali, nonche' ad acquisire la piena disponibilita' dei codici sorgente del sistema di gestione dell'interscambio informativo dei dati. 2. La regione Basilicata espleta le attivita' di cui al comma 1 d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 la regione Basilicata e' autorizzata a prorogare fino ad un massimo di ventiquattro mesi il contratto relativo ai servizi di manutenzione e gestione delle dotazioni hardware e software dei Centri funzionali. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle residue risorse finanziarie poste nella disponibilita' della regione Basilicata per la realizzazione del progetto del sistema dei Centri funzionali.