Art. 8.



  1.   Al  fine  di  consentire  il  definitivo  completamento  delle
iniziative   poste  in  essere  nel  settore  dell'approvvigionamento
idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi
usi  nella  regione  Basilicata, e di cui all'ordinanza di protezione
civile  n.  3187  del  22  marzo  2002,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  il  Presidente  della regione Basilicata - Commissario
delegato  e'  autorizzato  a trasferire le disponibilita' finanziarie
residue  presenti  sulla  contabilita'  speciale  n. 3028 su appositi
capitoli di bilancio della regione Basilicata.