Art. 8. 1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle iniziative poste in essere nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della regione Basilicata - Commissario delegato e' autorizzato a trasferire le disponibilita' finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale n. 3028 su appositi capitoli di bilancio della regione Basilicata.