Art. 4.



  1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza  il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, puo'
avvalersi  delle  deroghe  richiamate  all'art.  7 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.