Art. 10.


                        Revoca del contributo


  1.   L'interruzione   del   programma   causa   automaticamente  la
risoluzione unilaterale dell'erogazione del contributo.
  2.  Il  Ministero puo' revocare il contributo in qualsiasi momento.
In  tal  caso  il  soggetto  attuatore  avra'  diritto all'erogazione
dell'importo,  se  richiesto,  entro  60 giorni dalla data di revoca,
commisurato   alle   attivita'  realizzate  comprensive  delle  spese
sostenute.  E'  escluso  ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il
pagamento  di  quanto  previsto  e'  effettuato entro 90 giorni dalla
presentazione   di   fatture   e   di  documentazione  giustificativa
dell'attivita' svolta.