Art. 10. Revoca del contributo 1. L'interruzione del programma causa automaticamente la risoluzione unilaterale dell'erogazione del contributo. 2. Il Ministero puo' revocare il contributo in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto attuatore avra' diritto all'erogazione dell'importo, se richiesto, entro 60 giorni dalla data di revoca, commisurato alle attivita' realizzate comprensive delle spese sostenute. E' escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto e' effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di fatture e di documentazione giustificativa dell'attivita' svolta.