Art. 11.


                              Efficacia


  1.  Le  norme  e  le  disposizioni di cui ai presenti articoli sono
vincolanti  per  il  beneficiario  del  contributo dal momento in cui
viene  concesso  il  contributo  mentre lo sono per il Ministero solo
dopo la registrazione del decreto concessorio da parte del competente
Organo di controllo.