Art. 2. Programmi di comunicazione 1. I soggetti di cui all'art. 1, elaborano i Programmi di comunicazione che intendono realizzare nell'anno 2009, i programmi dovranno rappresentare uno strumento idoneo a garantire azioni capaci di aumentare la trasparenza dei processi amministrativi e di rendere certi i cittadini e la base associativa in particolare sul ruolo e le competenze dell'agroalimentare in ambito nazionale. Riguardo agli strumenti e alle azioni di comunicazione selezionate esse saranno realizzate in maniera autonoma, ma coordinata, evitando di rimandare la loro attuazione ad un'unica grande campagna che preveda come elemento preminente la pianificazione di messaggi prettamente pubblicitari sui media stampa e televisivi.