Art. 2.


                     Programmi di comunicazione


  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  1,  elaborano  i  Programmi  di
comunicazione  che  intendono  realizzare nell'anno 2009, i programmi
dovranno rappresentare uno strumento idoneo a garantire azioni capaci
di  aumentare la trasparenza dei processi amministrativi e di rendere
certi i cittadini e la base associativa in particolare sul ruolo e le
competenze  dell'agroalimentare  in  ambito  nazionale. Riguardo agli
strumenti  e  alle  azioni  di comunicazione selezionate esse saranno
realizzate  in maniera autonoma, ma coordinata, evitando di rimandare
la  loro  attuazione  ad  un'unica  grande  campagna che preveda come
elemento   preminente   la  pianificazione  di  messaggi  prettamente
pubblicitari sui media stampa e televisivi.