Art. 3.


                        Durata dei programmi


  1.   I   Programmi  di  comunicazione  dovranno  essere  realizzati
nell'arco di dodici mesi a far data dalla concessione del contributo.
  2.  Il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di  fissare  l'inizio
dell'iniziativa di comunicazione.