Art. 6.


                      Valutazione delle istanze


  1.  L'Amministrazione,  su conforme parere di specifica commissione
appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la
rispondenza  alle  categorie  di  cui  all'art.  1,  nonche'  la loro
idoneita'  tecnico-economica.  Il  giudizio  di  idoneita'  sara' poi
oggetto  di  valutazione  da  parte dell'Amministrazione tenuto conto
degli   indirizzi  politico-amministrativi  di  cui  all'art.  3  del
decreto-legge  n.  29/1993.  Il  giudizio  di  idoneita' non comporta
l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.
  2. La concessione del contributo e' subordinata alla sussistenza di
disponibilita' finanziarie da parte dell'Amministrazione.