Art. 6. Valutazione delle istanze 1. L'Amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1, nonche' la loro idoneita' tecnico-economica. Il giudizio di idoneita' sara' poi oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione tenuto conto degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 29/1993. Il giudizio di idoneita' non comporta l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze. 2. La concessione del contributo e' subordinata alla sussistenza di disponibilita' finanziarie da parte dell'Amministrazione.