Art. 8.


               Modalita' di erogazione del contributo


  1. Alla liquidazione del contributo si provvedera' mediante:
   a)  anticipazione del 30% del contributo ad avvenuta registrazione
del decreto concessorio da parte del competente Organo di controllo e
su  presentazione di polizza fideiussoria, o equipollente, maggiorata
degli  interessi  legali.  Tale  anticipazione  e'  subordinata  alla
approvazione, da parte del Ministero, del piano esecutivo, che dovra'
essere presentato entro 40 giorni dalla notifica all'Organismo. della
succitata registrazione;
   b)  successivi  acconti  fino ad un massimo del 60% del contributo
concesso,  previa presentazione da parte dell'Organismo proponente di
relazioni   tecniche,   concernenti  le  iniziative  programmate  e/o
realizzate, nonche' dello stato di avanzamento dell'attivita'.
   c)  saldo  del  residuo  10%  del  contributo  a conclusione delle
iniziative,   su   presentazione   del   rendiconto   finale,   della
documentativa   visiva  e  della  relativa  relazione  tecnica.  Tale
relazione dovra', tra l'altro, evidenziare i risultati conseguiti.
  2.  Gli  acconti  di  cui  alla  lettera b) ed il saldo di cui alla
lettera  c)  saranno corrisposti, previo nulla osta della Commissione
di  controllo  nominata  dal  Capo  del  Dipartimento, entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della rendicontazione tecnica.