Art. 8. Modalita' di erogazione del contributo 1. Alla liquidazione del contributo si provvedera' mediante: a) anticipazione del 30% del contributo ad avvenuta registrazione del decreto concessorio da parte del competente Organo di controllo e su presentazione di polizza fideiussoria, o equipollente, maggiorata degli interessi legali. Tale anticipazione e' subordinata alla approvazione, da parte del Ministero, del piano esecutivo, che dovra' essere presentato entro 40 giorni dalla notifica all'Organismo. della succitata registrazione; b) successivi acconti fino ad un massimo del 60% del contributo concesso, previa presentazione da parte dell'Organismo proponente di relazioni tecniche, concernenti le iniziative programmate e/o realizzate, nonche' dello stato di avanzamento dell'attivita'. c) saldo del residuo 10% del contributo a conclusione delle iniziative, su presentazione del rendiconto finale, della documentativa visiva e della relativa relazione tecnica. Tale relazione dovra', tra l'altro, evidenziare i risultati conseguiti. 2. Gli acconti di cui alla lettera b) ed il saldo di cui alla lettera c) saranno corrisposti, previo nulla osta della Commissione di controllo nominata dal Capo del Dipartimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione tecnica.