Art. 9.


                      Sospensione del programma


  1.  Il Ministero ha facolta' di sospendere il servizio in qualsiasi
momento  per  comprovati  motivi  di  interesse generale, l'efficacia
della   concessione   del   contributo,  per  periodi  non  superiori
complessivamente a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso,
salvo il pagamento per le attivita' realizzate.