Art. 9. Sospensione del programma 1. Il Ministero ha facolta' di sospendere il servizio in qualsiasi momento per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia della concessione del contributo, per periodi non superiori complessivamente a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento per le attivita' realizzate.