IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»; Visto l'art. 285 del predetto Codice, ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive, e successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada; Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo» nell'esercizio 2007, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 08/13844 del 27 maggio 2008, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunita' di mantenere per il 2009 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,5% a suo tempo determinata per il 2008; Visto il provvedimento n. 2645 in data 24 ottobre 2008 dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2009; Ritenuta l'opportunita' di confermare per il 2009 l'aliquota contributiva nella misura del 2,5%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2009 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» e' determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.