IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Visto  il  decreto  del  3 febbraio  2000  con  il quale e' stato
registrato  al n. 10312 il prodotto fitosanitario denominato TILLANEX
50  SC  a  nome  dell'impresa Agan Chemical ManufacturerS P.O.B.262 -
77100  Ashdod  -  Israele, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan
Italia   S.r.l.  successivamente  ridenominato  TREK  50  SC  ed  ora
SULCOTREK P;
    Vista  la  domanda presentata in data 31 luglio 2007 dall'impresa
Agan  Chemical  Manufacturers  P.O.B.262  -  77100  Ashdod  - Israele
diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione;
    Visto il parere favorevole espresso in data 16 ottobre 2007 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Vista  la  nota dell'Ufficio in data 29 ottobre 2007 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
    Vista  la  nota  in data 15 novembre 2007 dalla quale risulta che
l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    E'   autorizzata   la   modifica  di  composizione  del  prodotto
fitosanitario   classificato  pericoloso  per  l'ambiente  denominato
SULCOTREK  P registrato al n. 10312 con decreto del 3 febbraio 2000 a
nome  dell'impresa  Agan  Chemical  ManufacturerS  P.O.B.262  - 77100
Ashdod  -  Israele, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia
S.r.l. con sede legale in via G. Falcone n. 13 Bergamo.
    Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego    dallo    stabilimento    dell'impresa:   Agan   Chemical
Manufacturers Ltd - 77100 Ashdod (Israele).
    Il  prodotto  e' confezionato nelle taglie da: litri 1 - 5 - 10 -
20.
    Le  scorte  giacenti potranno essere utilizzate entro e non oltre
il 31 dicembre 2007.
    Sono  approvate  quale  parte  integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 13 dicembre 2007
                                      Il direttore generale: Borrello