Art. 10.
                     Procedure della valutazione

    1.  Le  procedure  della  valutazione,  di cui agli articoli 25 e
seguenti  del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre
2005,  devono essere improntate a criteri di imparzialita', celerita'
e puntualita' al fine di garantire la continuita' e la certezza delle
attivita'  professionali  connesse all'incarico conferito, la stretta
correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli
obiettivi,  nonche'  l'erogazione immediata delle relative componenti
retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.
    2.  I  sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con
gli  atti previsti dall'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  3 novembre  2005  definiscono  i  tempi  delle procedure
valutative,   stabilendo   che   la   verifica   finale,  al  termine
dell'incarico,   viene  effettuata  dal  Collegio  tecnico  entro  la
scadenza   dell'incarico  stesso,  allo  scopo  di  assicurare  senza
soluzione di continuita' il rinnovo o l'affidamento di altro incarico
nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi.
    3.  Compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative di ciascuna
Azienda,  gli  atti  di  cui  al  comma 2  stabiliscono, altresi', la
tempistica  per  la  verifica  della  realizzazione  degli  obiettivi
annuali,   effettuata   dai   competenti  organismi  di  valutazione,
assicurando  che  i  provvedimenti  di  valutazione  positiva vengono
trasmessi    tempestivamente    agli   uffici   competenti   per   la
corresponsione della retribuzione di risultato.
    4.  Qualora  non  sia  stata  data  attuazione  a quanto previsto
dall'art.  25 comma 2 e comma 5 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro   del   3 novembre   2005,  l'individuazione  dei  sistemi  di
valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata
a  compimento  entro  due  mesi dalla firma del presente contratto ed
inviata  alla  Regione.  La  mancata  osservanza dei termini previsti
costituisce  responsabilita'  dei  dirigenti  preposti,  ove  ad essi
addebitabile.