Art. 12.
                           Norma di rinvio

    1.  In  considerazione della particolare natura della professione
medica  e  delle  peculiarita'  del  Servizio sanitario nazionale, le
parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia
disciplinare  e  comportamentale,  ivi  incluse procedure e sanzioni,
volto   a   fornire   alle  Aziende  maggiori  strumenti  gestionali,
garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.
    2.  In  relazione  alla novita' della materia ed al fine di poter
effettuare  tutti  i  necessari  approfondimenti  tecnici,  le  parti
concordano  di  affrontare  la tematica di cui al comma 1 nell'ambito
della  sequenza  contrattuale  prevista  dall'art.  28  del  presente
Contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro, anche al fine di poter
tener  conto  degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo
emanati al riguardo.