Art. 12. Norma di rinvio 1. In considerazione della particolare natura della professione medica e delle peculiarita' del Servizio sanitario nazionale, le parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente. 2. In relazione alla novita' della materia ed al fine di poter effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell'ambito della sequenza contrattuale prevista dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro, anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo.