Art. 14.
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

    1.  All'art.  19  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro
3 novembre 2005, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
    «12. Quando  vi  sia  stata  sospensione cautelare dal servizio a
causa  di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non  superiore  a cinque anni, fatta salva l'applicabilita' dell'art.
36  del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996.
Decorso  tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto
e  il  dirigente  riammesso  in  servizio,  salvo  che per i reati di
particolare rilevanza e gravita' tali da comportare, se accertati, il
recesso,   l'Azienda  ritenga  che  la  permanenza  in  servizio  del
dirigente  provochi  un  pregiudizio alla credibilita' della stessa a
causa  del  discredito  che  da tale permanenza potrebbe derivarle da
parte  dei  cittadini  e/o,  comunque,  per ragioni di opportunita' e
operativita'  dell'Azienda  stessa. In tal caso puo' essere disposta,
per  i  suddetti  motivi,  la  sospensione  dal  servizio,  che sara'
sottoposta a revisione con cadenza biennale.».