Art. 19.
                  Ex medici condotti ed equiparati

    1.   Fatta   salva  l'applicazione  dell'art.  13  del  Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  3 novembre  2005,  il  trattamento
economico  omnicomprensivo  di  Euro  6.675,98  previsto dall'art. 4,
comma 1  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del 5 luglio
2006  per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non
esclusivo, e' rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in Euro
6.699,98 e, a decorrere dal 1° febbraio 2007, in Euro 6.974,78.
    2.  Il  trattamento  economico  di  cui al comma 1 e' corrisposto
mensilmente  nella  misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilita'.