Art. 19. Ex medici condotti ed equiparati 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 6.675,98 previsto dall'art. 4, comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, e' rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in Euro 6.699,98 e, a decorrere dal 1° febbraio 2007, in Euro 6.974,78. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilita'.