Art. 21. Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art. 6, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: ----> Vedere tabella a pag. 58 <---- 2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005. 3. Il fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1, e' automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto oneri riflessi. 4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.