Art. 21.
             Retribuzione di posizione minima unificata
     per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

    1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  alla  retribuzione  di
posizione  minima  unificata  dei  dirigenti veterinari a rapporto di
lavoro  esclusivo  e  con orario unico di cui all'art. 6, comma 3 del
Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro  5 luglio  2006,  sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 58  <----

    2.  L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del 3 novembre 2005.
    3.  Il  fondo dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro   5 luglio   2006,   alla   data   indicata  dal  comma 1,  e'
automaticamente  rideterminato  aggiungendovi la somma corrispondente
all'incremento  spettante  a  ciascun  dirigente  in  relazione  alle
specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto
oneri riflessi.
    4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e 9 dell'art. 6 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006.