Art. 22. Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento 1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 43, comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, confermata dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003. 2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l'applicazione degli articoli 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli articoli 46 e 47 del contratto citato, confermati dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006. 3. Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti.