Art. 22.
             Retribuzione di posizione minima unificata
          per i dirigenti medici e veterinari con rapporto
              di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

    1.  Per  i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non
esclusivo  e  con  orario  unico  la retribuzione di posizione minima
unificata  di  cui  all'art.  43,  comma 1  del  Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  3 novembre  2005,  confermata  dall'art. 7 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  5 luglio  2006,  rimane
fissata  nei  valori  stabiliti  dalle  tabelle stesse al 31 dicembre
2003.
    2.  Analogamente  si  dispone per i dirigenti medici e veterinari
con  rapporto  di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  3 novembre 2005, la cui
retribuzione   di   posizione   minima   contrattuale,   fatta  salva
l'applicazione  degli articoli 49 e 50 del medesimo contratto in caso
di  passaggio  al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo,
rimane  quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli articoli 46 e 47 del
contratto  citato,  confermati  dall'art.  7 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006.
    3. Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole di cui
agli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005 citati nei commi precedenti.