Art. 24. Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa. 1. Il fondo previsto dall'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per il finanziamento dell'indennita' di specificita' medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. 2. Il fondo del comma 1 e' incrementato delle risorse individuate negli articoli 20 e 21, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 3. E' confermato il comma 2 dell'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006.