Art. 24.
     Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione
         di posizione, equiparazione, specifico trattamento
          e indennita' di direzione di struttura complessa.

    1.  Il  fondo  previsto  dall'art.  10  del  Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per
il   finanziamento  dell'indennita'  di  specificita'  medica,  della
retribuzione  di posizione, dello specifico trattamento economico ove
mantenuto  a  titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di
direzione  di struttura complessa, e' confermato. Il suo ammontare e'
quello consolidato al 31 dicembre 2005.
    2. Il fondo del comma 1 e' incrementato delle risorse individuate
negli  articoli 20  e  21,  a  decorrere  dalle scadenze indicate nei
medesimi articoli.
    3. E' confermato il comma 2 dell'art. 10 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 5 luglio 2006.