Art. 27. Conferme ed integrazioni 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti Contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 e nell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 febbraio 2004. 2. Le parti ribadiscono la necessita' che le Aziende nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 15-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalita' e requisiti previsti dall'art. 62, comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 per tale tipologia di incarichi. 3. Le parti si danno atto che e' necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005: art. 11, comma 3: le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3»; art. 11, comma 4: le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3». 4. Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultimo alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno.