Art. 27.
                      Conferme ed integrazioni

    1.  Nelle  parti  non  modificate  o integrate o disapplicate dal
presente  contratto,  restano  confermate  tutte le norme dei vigenti
Contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro.  In  particolare  sono
confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute
nell'art.  22  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
5 dicembre  1996  e nell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 10 febbraio 2004.
    2.   Le   parti   ribadiscono   la   necessita'  che  le  Aziende
nell'attribuzione  degli  incarichi previsti dall'art. 15-septies del
decreto  legislativo  n.  502  del 1992 si attengano alle modalita' e
requisiti  previsti  dall'art.  62,  comma 5 del Contratto collettivo
nazionale   di  lavoro  dell'8 giugno  2000  per  tale  tipologia  di
incarichi.
    3.  Le  parti  si  danno  atto  che  e' necessario procedere alla
correzione  dei  seguenti  errori  materiali  rinvenuti nel Contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  del  5 luglio  2006,  II  biennio
economico 2004-2005:
      art.  11,  comma 3:  le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2»
sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3»;
      art.  11,  comma 4:  le parole «ai sensi dell'art. 55, comma 2»
sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 55, comma 3».
    4.  Le  assenze  retribuite  di  cui all'art. 23, comma 1, ultimo
alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996,
sono  godute  in  misura  corrispondente al numero 18 ore complessive
nell'anno.