Art. 28. Norme finali e transitorie 1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all'art 6; disciplina delle flessibilita' del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2007 e nel decreto-legge n. 112 del 2008; disciplina della formazione; verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalita' dello stesso; individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell'art. 11 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro: individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all'art. 15; problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riferimento all'art. 15 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre 2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni nell'organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull'opportunita' che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti, rilevato che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura complessa e' differenziata in base all'area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che gli incrementi contrattuali previsti dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal quello del 3 novembre 2005 non hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione nel prossimo biennio contrattuale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Le parti confermano che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 ha previsto dettagliatamente le modalita' di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalita' sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del decreto legislativo n. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalita' espressamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001 emanato dal competente Ministero della salute. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Le parti, preso atto di quanto previsto dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell'atto di indirizzo il 29 novembre 2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale prevista dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, la questione dell'inclusione nel trattamento economico di fine rapporto della retribuzione di posizione variabile aziendale, nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, nell'ambito dell'esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui all'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, uno specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilita' specifica nell'ambito del dipartimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 In relazione all'art. 16 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l'assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione, senza ulteriori oneri.