Art. 28.
                     Norme finali e transitorie

    1.  Le  parti,  considerato  il  ritardo  con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio  economico  2006-2007,  ritengono  prioritario  concludere la
presente  fase  negoziale  in  tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare,  in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una   apposita   sequenza   contrattuale,  integrativa  del  presente
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  da  definirsi entro la
conclusione  del  quadriennio  2006-2009,  anche la trattazione delle
seguenti tematiche:
      rivisitazione   delle   tematiche   riguardanti   le  relazioni
sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione
di secondo livello;
      riordino  complessivo  del sistema degli incarichi gestionali e
professionali, secondo quanto previsto all'art 6;
      disciplina  delle  flessibilita'  del  rapporto di lavoro, alla
luce  delle  disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2007 e nel
decreto-legge n. 112 del 2008;
      disciplina della formazione;
      verifica  del  sistema  di valutazione, ai fini di pervenire ad
una maggiore funzionalita' dello stesso;
      individuazione  di  un  sistema  sperimentale  di  procedure  e
sanzioni   a  carattere  disciplinare  e  comportamentale,  ai  sensi
dell'art. 11 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro:
      individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura
assicurativa  e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui all'art. 15;
      problematiche relative al risk management e della sicurezza sul
lavoro.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    Con  riferimento  all'art.  15  del presente Contratto collettivo
nazionale   di   lavoro,  le  parti  precisano  che  sui  servizi  da
considerare  svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto
affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre
2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

    Fermo   restando   il   rispetto   delle   scelte  delle  regioni
nell'organizzazione  delle  Aziende  ed  Enti  del Servizio sanitario
nazionale  ed  i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna  ai  dirigenti  del  Servizio  sanitario nazionale stesso e a
medici    e    veterinari    convenzionati,   le   parti   concordano
sull'opportunita'   che   le   risorse  economiche  finalizzate  alla
copertura  dei  posti  delle dotazioni organiche vengano destinate ai
dirigenti di cui alla presente area.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

    Le  parti,  rilevato  che  la  retribuzione  di  posizione minima
unificata  dei  dirigenti  di struttura complessa e' differenziata in
base  all'area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che
gli   incrementi   contrattuali   previsti   dal  presente  Contratto
collettivo  nazionale  di lavoro e dal quello del 3 novembre 2005 non
hanno  previsto  detta  differenziazione,  convengono di esaminare la
situazione nel prossimo biennio contrattuale.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

    Le  parti  confermano che il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  8 marzo 2001 ha previsto dettagliatamente le modalita'
di  riconoscimento  del  servizio  e  della  esperienza professionale
maturata  in  regime  convenzionale  dagli specialisti ambulatoriali,
medici  e  delle  altre  professionalita' sanitarie, dai medici della
guardia  medica,  dell'emergenza  territoriale  e  della medicina dei
servizi,  inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario  nazionale.  Trattasi  di  una norma speciale alla quale le
aziende  devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra
fattispecie.  Si  ritiene pertanto che il servizio prestato in regime
di  convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del decreto
legislativo n. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le
modalita'  espressamente  previste  dal  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2001 emanato dal competente Ministero
della salute.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

    Le  parti,  preso  atto  di  quanto  previsto  dal  Consiglio dei
Ministri  in  sede  di  approvazione  dell'atto  di  indirizzo  il 29
novembre 2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale
prevista  dall'art. 28 del presente Contratto collettivo nazionale di
lavoro,  la  questione  dell'inclusione  nel trattamento economico di
fine  rapporto  della  retribuzione di posizione variabile aziendale,
nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

    Le  parti  si  impegnano  reciprocamente  a valutare, nell'ambito
dell'esame  delle  materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui
all'art.  28  del  presente Contratto collettivo nazionale di lavoro,
uno  specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi
di  dirigenti  di struttura semplice dipartimentale in relazione alla
gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilita'
specifica nell'ambito del dipartimento.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

    In  relazione  all'art.  16  le parti chiariscono che, in caso di
sinistro,  le  Aziende  forniscono  ai  dirigenti  tutta l'assistenza
possibile  tramite  le proprie strutture e la propria organizzazione,
senza ulteriori oneri.