Art. 5.
                       Coordinamento Regionale

    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
Regioni,   entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
contratto,   previo   confronto   con   le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
nelle seguenti materie relative:
      a) all'utilizzo  delle risorse regionali di cui all'art. 57 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005;
      b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione
continua,  comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente;
      c) alle  metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione  organica  del  personale (art. 50, comma 2, lettera a) del
Contratto  collettivo  nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ora art. 54,
comma 2,  primo  alinea  del Contratto collettivo nazionale di lavoro
3 novembre 2005);
      d) alla  modalita'  di  incremento dei fondi in caso di aumento
della  dotazione  organica  del  personale  o  dei  servizi  anche ad
invarianza  del  numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000;
      e) ai  criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione
dei  dirigenti  che  devono  essere  adottati  preventivamente  dalle
aziende,  ai  sensi  dell'art.  25  comma 5  del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 3 novembre 2005;
      f) alla  verifica  dell'efficacia  e  della  corrispondenza dei
servizi  pubblici  erogati  alla  domanda e al grado di soddisfazione
dell'utenza;
      g) ai  criteri  generali  per sviluppare a livello aziendale un
sistema  di  standard  e procedure finalizzati all'individuazione dei
volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto
nonche'  di  monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento  degli  obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali;
      h) ai    criteri   generali   per   la   razionalizzazione   ed
ottimizzazione    delle    attivita'    connesse   alla   continuita'
assistenziale  ed  urgenza/emergenza  al fine di favorire il rispetto
dei  principi  generali  inerenti l'orario di lavoro come individuati
nel  Capo  II del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre
2005,  la  loro  valorizzazione  economica  secondo la disciplina del
presente  contratto,  tenuto  conto  anche  dell'art. 55, comma 2 del
Contratto  collettivo  nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e successive
modifiche,  relativo  alle tipologie di attivita' professionali ed ai
suoi presupposti e condizioni;
      i) all'applicazione   dell'art.  17  del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilita'
in  caso  di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione
aziendale attuati ai sensi del comma 6;
      j) ai  criteri  generali  per  l'inserimento,  nei  regolamenti
aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera
g)  del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005,
di  norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione
sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;
      k) criteri  per  la definizione delle modalita' di riposo nelle
24 ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL.
    2.  Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee
di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli
altri  livelli  di  relazioni  sindacali  previsti dal contratto sono
avviati  secondo i tempi e le modalita' dell'art. 4, comma 2 (tempi e
procedure).
    3.  Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni
dalla  data  in  vigore del CCNL, di non avvalersi, della facolta' di
emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse
costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito
dei  livelli  per  ciascuna  di  esse previsti dal presente contratto
anche  prima  della  scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1
medesimo.
    4.  Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di
novanta   giorni,   si  applica  il  comma 2  dell'art.  4  (tempi  e
procedure).
    5.  Tenuto  conto  delle  lettere c) e d) del comma 1, rimangono,
comunque,  ferme  tutte  le  regole  contrattuali  stabilite  per  la
formazione   e   l'incremento  dei  fondi  dal  Contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  8 giugno  2000 (articoli 50, 51, 52 e 53 del I
biennio  e  9,  10 del II biennio) nonche' dall'art. 37 del Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  integrativo  del 10 febbraio 2004,
confermate  dagli  articoli 54,  55  e  56  del  Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro 3 novembre 2005, dagli articoli 10, 11 e 12 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  5 luglio  2006  e dagli
articoli 24, 25 e 26 del presente contratto.
    6.  Ferma  rimanendo  l'autonomia  aziendale,  il  sistema  delle
relazioni  sindacali  regionali,  secondo  i  protocolli  definiti in
ciascuna  Regione  con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL,  prevedera'  gli  argomenti  e le modalita' di confronto con le
medesime  su  materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato
di  attuazione  dello  stesso,  specie  con  riguardo alle risultanze
dell'applicazione  dell'art. 7 e degli articoli 54 e 56 del Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  3 novembre  2005  solo nei casi di
eventuale   incapienza   dei   fondi   da  utilizzare.  Il  confronto
riguardera', comunque, la verifica dell'entita' dei finanziamenti dei
fondi  di  posizione,  di  risultato  e delle condizioni di lavoro di
pertinenza  delle  aziende  sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a
quelle   soggette  a  riorganizzazione  in  conseguenza  di  atti  di
programmazione   regionale,   assunti  in  applicazione  del  decreto
legislativo  n.  229  del  1999,  per  ricondurli a congruita', fermo
restando il valore della spesa regionale.
    7.  I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno
inviati  all'ARAN  per l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art.
46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    8.   L'art.  9  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
3 novembre 2005 e' disapplicato.