Art. 2.
           Applicazione monitorata degli studi di settore
  1. Gli studi UK02U, UK06U e UK17U approvati con il presente decreto
sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che
si  avvale  anche  della commissione degli esperti prevista dall'art.
10,  comma 7,  della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili
esclusivamente   per  la  selezione  delle  posizioni  soggettive  da
sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
  2.  I  contribuenti  che  per  il periodo d'imposta 2007 dichiarano
compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, di ammontare
non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione dei predetti
studi  di  settore  non  sono assoggettabili ad accertamento ai sensi
dell'art.  10  della  legge  8 maggio  1998,  n.  146, sulla base dei
maggiori  compensi  determinati  a  seguito  della applicazione degli
studi  che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di
definitiva approvazione entro il 31 marzo 2009.
  3.  Gli  studi  elencati  nel  comma 1  del  presente art. verranno
approvati  con  carattere  definitivo  sulla  base  del  monitoraggio
effettuato   utilizzando   i   dati  comunicati  con  i  modelli  per
l'applicazione  degli  studi di settore relativi al periodo d'imposta
2007   e   le  informazioni  derivanti  dall'attivita'  di  controllo
effettuata  dall'amministrazione finanziaria, sentito il parere della
commissione  degli  esperti  di cui al comma 1 del presente articolo.
Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno
valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per i periodi
d'imposta precedenti.