Art. 3.
                Categorie di contribuenti alle quali
                non si applicano gli studi di settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
    a) nei  confronti  dei contribuenti che hanno dichiarato compensi
di  cui  all'art.  54,  comma 1,  ovvero  ricavi  di cui all'art. 85,
comma 1,  esclusi  quelli  di cui alle lettere c), d) ed e) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
    b) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
    c) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.