Art. 11.
            Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
  (( 1. Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
    «356.  Il  Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui
al   decreto   interministeriale  26 luglio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione
di  «Autorita'  nazionale per la sicurezza alimentare« e, a decorrere
dal  15 gennaio  2008,  si  trasforma  in  «Agenzia  nazionale per la
sicurezza  alimentare«,  con  sede  in  Foggia, che e' posta sotto la
vigilanza  del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro della salute, di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,   sono   stabilite   le  norme  per  l'organizzazione,  il
funzionamento  e  l'amministrazione  dell'Agenzia. Per lo svolgimento
delle  attivita'  e  il  funzionamento dell'Agenzia e' autorizzato un
contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010». ))