Art. 15.
                Disposizioni in materia di arbitrati
  1.  Al  fine  di  consentire  la  devoluzione delle competenze alle
sezioni  specializzate  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
27 giugno  2003,  n.  168,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 3,
commi 19,  20,  21  e  22,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applicano  dal  1° luglio 2008, (( e il termine del 30 settembre 2007
previsto   dal  citato  comma 21,  primo  periodo,  e'  differito  al
30 giugno  2008.  Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della
citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla
data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. ))