Art. 16.
    Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
  1.  All'articolo 30  del  decreto-legge  1° ottobre  2007,  n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al   comma 4,  i  primi  due  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti:  «Il  commissario predispone entro centottanta giorni dalla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  un  piano  di
liquidazione  dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da
vincoli  storico-culturali  di  cui alla tabella A allegata al citato
decreto-legge  n.  277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  4  del  2005.  Il  piano  di liquidazione e' sottoposto al
comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
    b) al  comma 4-bis  sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il
compenso  spettante  al  commissario  e'  determinato  sulla base dei
criteri  di  cui  al  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia
28 luglio  1992,  n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad
eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente
il  rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al
dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso
delle spese».