Art. 16-bis.
Responsabilita'  degli amministratori di societa' quotate partecipate
                    da amministrazioni pubbliche
  ((  1. Per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati,
con   partecipazione   anche   indiretta   dello  Stato  o  di  altre
amministrazioni  o  di  enti  pubblici,  inferiore  al  50 per cento,
nonche'   per   le   loro   controllate,   la  responsabilita'  degli
amministratori  e  dei dipendenti e' regolata dalle norme del diritto
civile  e  le relative controversie sono devolute esclusivamente alla
giurisdizione  del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo
periodo  non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. ))