Art. 16-ter.
              Misure in materia di incarichi giudiziari
  ((  1.  In  deroga  agli  articoli 104,  108 e 109 dell'ordinamento
giudiziario  di  cui  al  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12, e
successive  modificazioni,  in  caso  di  mancanza  del  titolare,  i
magistrati  di  cui  all'articolo 5,  comma 3,  della legge 30 luglio
2007,  n.  111,  in  servizio  presso  lo  stesso ufficio, reggono il
tribunale,  la  corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di
corte  di  appello,  ovvero la procura generale della Repubblica o la
procura  della  Repubblica,  per  il  periodo  massimo di sei mesi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Per  le  esigenze  di  funzionamento degli uffici giudiziari di
Bolzano,  tenuti  all'osservanza  dei  principi  costituzionali della
proporzionale   e   del   bilinguismo,   e'   abrogato   il   comma 7
dell'articolo 13  del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
sostituito  dall'articolo 2,  comma 4, della legge 30 luglio 2007, n.
111,  fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della
legge 25 luglio 2005, n. 150. ))