Art. 18-bis.
Modifiche  al  decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia
di  tutela  dei  diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
                             costruire.
  (( 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Ai  fini  dell'accesso  alle prestazioni del Fondo, devono
risultare  nei  confronti  del  costruttore  procedure implicanti una
situazione  di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre
1993   ne'   aperte   in  data  successiva  all'applicabilita'  della
disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5
del presente decreto»;
    b) all'articolo 13, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis.   L'accesso  alle  prestazioni  del  Fondo  e'  inoltre
consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di
una  situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore,
abbia   dovuto   versare,   in  aggiunta  al  prezzo  originariamente
convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di
compravendita  o  di  assegnazione, la rinuncia da parte degli organi
della   procedura  concorsuale  a  promuovere  o  coltivare  l'azione
revocatoria  fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo
comma,  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a
garanzia   del   finanziamento   concesso   al   costruttore  di  cui
l'acquirente  non  si  sia  reso  accollante, ovvero da altro vincolo
pregiudizievole  iscritto  o  trascritto in danno del costruttore. In
tali casi l'indennizzo e' determinato nella misura pari alle predette
somme  ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore
dei beni corrisposti al costruttore».
  2.  Il  termine  di  cui  al  comma 1  dell'articolo 18 del decreto
legislativo  20 giugno  2005, n. 122, e' differito al 30 giugno 2008.
))