Art. 20.
Regime  transitorio  per  l'operativita'  della revisione delle norme
                     tecniche per le costruzioni
  ((  1.  Il  termine  di  cui  al  comma 2-bis  dell'articolo 5  del
decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 luglio  2004,  n. 186, gia' prorogato al 31 dicembre
2007,   ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 4-bis,  del  decreto-legge
28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2009.
  2.  A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle
norme  tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti 14 settembre 2005, durante il
periodo  di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge
n.  136  del  2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186
del  2004,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma 1  del  presente
articolo,  in  alternativa  all'applicazione della suddetta revisione
generale  e' possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del
23 settembre  2005,  oppure  dei  decreti  del  Ministro  dei  lavori
pubblici  20 novembre  1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio
1990,  9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente,
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del
5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
106  del  7 maggio  1988,  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del  29 gennaio  1991  e  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
  3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche'
per  quelle  per  le  quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano
affidato  lavori  o  avviato  progetti  definitivi  o esecutivi prima
dell'entrata  in vigore della revisione generale delle norme tecniche
per   le   costruzioni  approvate  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  14 settembre  2005,  continua  ad
applicarsi  la  normativa  tecnica  utilizzata  per  la redazione dei
progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
  4.  Con  l'entrata  in  vigore  della  revisione generale di cui al
comma 2,  il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per
le  verifiche  tecniche  e  le  nuove  progettazioni degli interventi
relativi   agli   edifici   di  interesse  strategico  e  alle  opere
infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli eventi sismici
assume  rilievo  fondamentale  per le finalita' di protezione civile,
nonche'  relativi  agli  edifici  e  alle  opere infrastrutturali che
possono  assumere  rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della
protezione   civile   21 ottobre   2003,  attuativo  dell'articolo 2,
commi 2,  3  e  4,  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
ministri  20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 252 del 29 ottobre 2003.
  5.  Le  verifiche  tecniche  di  cui all'articolo 2, comma 3, della
citata  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del  2003,  ad  esclusione  degli edifici e delle opere progettate in
base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a
cura   dei   rispettivi  proprietari  entro  il  31 dicembre  2010  e
riguardare  in  via  prioritaria  edifici  e opere ubicati nelle zone
sismiche 1 e 2.
  6.  Con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e'
istituita,  fino  al  30 giugno  2009, senza nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica,  una  commissione  consultiva,  con
rappresentanti  delle  regioni  e  degli  enti  locali, nonche' delle
associazioni    imprenditoriali    e   degli   ordini   professionali
interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme
tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi
che  si  rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e  successive  modificazioni,  alla  scadenza del periodo transitorio
indicato al comma 1.
  7.  La  partecipazione  alla  commissione di cui al comma 6 non da'
luogo  alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti, indennita', o
rimborsi spese. ))