Art. 21.
  Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali
  1.  L'Ente  nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 1,  comma 582,  della legge
23 dicembre  2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti   da   trasferimenti   statali   relativi   all'anno  2007,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate
a  spese  obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la
sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008,
l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al
presente  comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio
decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture, gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.