Art. 21-quater.
Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale
  (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge
24 dicembre  2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite
da  processi  di  riorganizzazione  derivanti  da  nuovi  assetti del
sistema  aeroportuale  che abbiano comportato una crisi occupazionale
che coinvolge un numero di unita' lavorative superiore a tremila, nel
limite  di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009,  a  carico  del  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e'
integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
  2.  All'onere  derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per
ciascuno  degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui  all'articolo 1,
comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  11 giugno 2002, n. 108,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2002, n. 172,
sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «e nelle ipotesi di cui
all'articolo 2,  comma 521,  della  legge  24 dicembre  2007, n. 244,
limitatamente  alle societa' di gestione aeroportuale e alle societa'
da queste derivate».
  4.  Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e'
istituito  un  fondo  di continuita' infrastrutturale, finalizzato al
mantenimento  degli  investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire
fra  la  regione Lombardia e gli enti locali azionisti della societa'
di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per
l'anno  2008.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo 1,
comma 1161,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni
di   euro,   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  5.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese
ai    trattamenti   concessi   ai   sensi   dell'articolo 1-bis   del
decreto-legge  5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  nei  limiti  delle risorse
finanziarie   di  cui  al  comma 3,  lettere a)  e b),  del  medesimo
articolo 1-bis. ))