Art. 24-quinquies.
           Disposizioni in materia di dirigenti scolastici
  (( 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione
ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
22 novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie
speciale  -  n.  94  del  26 novembre  2004,  e del corso-concorso di
formazione  riservato  per  il  reclutamento  di dirigenti scolastici
indetto  con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76
del 6 ottobre 2006, nonche' dopo la nomina dei soggetti aventi titolo
ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre  2006,  n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti
utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la
nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la
nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della
medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti
eventualmente  vacanti e disponibili in un diverso settore formativo,
previo   inserimento   alla   fine  della  relativa  graduatoria.  La
possibilita'  di  nomina, previo inserimento alla fine della relativa
graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e
al  secondo  settore  formativo, e' ammessa anche per la copertura di
posti  rimasti  eventualmente vacanti e disponibili in altra regione.
Le  graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. ))