Art. 24-sexies.
Equiparazione  di  titoli  ai fini dell'accesso ai concorsi presso il
Servizio  sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli
                              psicologi
  ((   1.   I   titoli   di   specializzazione  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo 3   della   legge   18 febbraio   1989,  n.  56,  e  il
riconoscimento  di  cui  al  comma 1  dell'articolo 35 della medesima
legge,  e  successive  modificazioni, sono validi quale requisito per
l'ammissione  ai  concorsi  per  i  posti organici presso il Servizio
sanitario  nazionale,  di  cui  all'articolo 2,  comma 3, della legge
29 dicembre  2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando
gli altri requisiti previsti.
  2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' sostituito
dal seguente:
  «articolo  29  (Vigilanza  del  Ministro  della  salute).  -  1. Il
Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale
degli psicologi». ))