Art. 25.
                 Divieto di estensione del giudicato
  1. La  disposizione  di  cui all'articolo 1, comma 132, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
  ((  1-bis.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1  non  si applica
all'estensione,   in   applicazione  dell'articolo 61,  comma 3,  del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti
dall'applicazione  dell'articolo 15  della legge 9 marzo 1989, n. 88,
al  personale  degli  enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo
1975,  n.  70,  con  trattamento  di  pensione  a  carico  del  Fondo
integrativo,  in  possesso della qualifica di direttore o consigliere
capo  ed  equiparate,  ovvero  delle  qualifiche  inferiori  della ex
carriera   direttiva,   alla  data  degli  inquadramenti  operati  in
attuazione  delle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 maggio  1976, n. 411, cessato dal servizio prima della
data  di  entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e
oggetto  di  provvedimenti  giurisdizionali  definitivi,  a  fini  di
perequazione delle prestazioni pensionistiche.
  1-ter.  All'onere  derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di
un  milione  di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))