Art. 26.
           Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
  1. Il  termine  di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo,
del   decreto-legge   18 maggio   2006,   n.   181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233, e successive
modificazioni,  e'  prorogato  al  31 dicembre 2008, anche al fine di
consentire  la  presentazione  della  proposta di concordato ai sensi
dell'articolo 124   del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'
inserito  il  seguente:  «In  mancanza  della  presentazione  e della
autorizzazione    della    proposta    di    concordato   l'autorita'
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio
provvisorio  dell'impresa  dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa».  Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine
per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al
31 dicembre  2008.  ((  Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2.  All'articolo 1,  comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642,  e  successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
  2-bis.  All'articolo 11,  comma 1, lettera c), della legge 6 giugno
1986,  n.  251,  come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo
1991,  n. 91, la parola: «colturali» e' soppressa e sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti  parole:  «, nonche' le opere di trasformazione e
miglioramento fondiario». ))
  3. All'articolo 2,  comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17,  le  parole:  «31 dicembre  2007» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno
2008,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
  4.  I  soci  delle  cooperative  agricole  in  accertato  stato  di
insolvenza,    che    hanno   presentato   le   istanze,   ai   sensi
dell'articolo 1,  comma 1-bis,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237,  rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore
delle  cooperative  stesse,  a  suo tempo escluse con il codice D4 ed
inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali in data 18 dicembre
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996,
possono  ripresentare  domanda  entro  il  termine  perentorio  di ((
novanta  giorni  ))  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  nei  limiti  stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per
dette  garanzie,  che  devono riguardare crediti ancora in essere nei
confronti  dei  soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento
di  pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo
l'ordine  di  presentazione  delle domande, si procedera' all'accollo
nei  limiti  dei  fondi  gia'  stanziati  per l'attuazione del citato
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
  ((   4-bis.   Al  fine  di  consentire  al  comune  di  Sanremo  di
disciplinare  entro  il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del
mercato dei fiori, i contributi in conto capitale gia' erogati per la
realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977,
n.  403,  27 dicembre  1977,  n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono
confermati  in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto
demaniale,  a  condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre
2008,   lo   stesso   assuma   gli   impegni  di  destinazione  e  di
inalienabilita'  previsti  per  le  opere  finanziate  ai sensi delle
richiamate leggi. ))
  5. Il  termine  previsto  dall'articolo 1,  comma 559,  della legge
27 dicembre  2006,  n. 296, per il personale proveniente dai consorzi
agrari   e   collocato   in  mobilita'  collettiva  e'  differito  al
31 dicembre 2007.
  6.   Il   termine  del  30 novembre  2007  di  cui  all'articolo 1,
comma 1055,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e successive
modificazioni,  e'  differito  al  30 aprile  2008  per consentire la
definizione    del    piano   di   rientro,   tenendo   conto   della
rideterminazione   delle   tariffe   da   applicarsi  alla  fornitura
dell'acqua  destinata  ai  diversi  usi, ad opera del Comitato di cui
all'accordo  di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni
Puglia  e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto,  vi  provvede  il  Commissario straordinario nei successivi
quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i
contratti  in  essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e
la  distribuzione  dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle
risorse  disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari   e   forestali   entro  il  30 aprile  2008  effettua  la
ricognizione  sull'esecuzione  dei  progetti finanziati, le cui opere
irrigue  siano  state realizzate o siano in corso di collaudo finale,
al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non
necessari  per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
versato  alle  entrate  diverse dello Stato per essere riassegnato al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, che e'
autorizzato  ad  attribuire  all'Ente  un  contributo  straordinario,
nell'ambito   delle   suddette   disponibilita',  per  concorrere  al
risanamento  dello  stesso,  facendo  salvo  quanto necessario per il
risanamento  per  il  bilancio  dell'Ente  di cui al comma 1056 della
medesima  legge,  in  relazione  agli  interessi maturati sulle opere
realizzate  dallo  stesso,  ((  in  conseguenza del quale il Ministro
delle  politiche  agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno
2008,  emana,  d'intesa  con  le regioni Umbria e Toscana, un decreto
avente  finalita' e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo
periodo  del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni. ))
  7. Per     assicurare     la    continuita'    nel    funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio
di  somministrazione  di  lavoro  nei  limiti  utilizzati  nel  corso
dell'anno  2007,  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali   e'   autorizzato,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 36  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
utilizzare  le  disponibilita'  del Fondo per le crisi di mercato, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nel  limite  della  somma  di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale
somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato,
per  essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di cui
al  presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni
di bilancio.
  ((  7-bis.  All'articolo 5,  comma 1,  del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n.  81, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».
  7-ter.  Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  si  interpreta  nel senso che gli atti ivi indicati possono
essere  redatti  e  sottoscritti  anche  dai soggetti in possesso del
titolo  di  cui  alla  legge  6 giugno  1986,  n.  251,  e successive
modificazioni. ))