Art. 3.
            Proroga dei termini in materia di prevenzione
       incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
  1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio   2007,   n.   17,   per  completare  l'adeguamento  alle
disposizioni   di   prevenzione  incendi  delle  strutture  ricettive
turistico-alberghiere  con  oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di  entrata  in  vigore del decreto del Ministro dell'interno in data
9 aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del
20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.
  2.  La  proroga  del  termine  di  cui  al  comma 1 si applica alle
strutture  ricettive  per  le  quali  sia  stato presentato, entro il
30 giugno   2005,   al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco
competente   per   territorio,   il   progetto   di  adeguamento  per
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
  ((  2-bis.  ((  Per  le  strutture  che in occasione di rinnovo del
certificato   di   prevenzione   incendi   abbiano   avuto  ulteriori
prescrizioni  che  comportano  per  la  loro  realizzazione una spesa
superiore  a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento e'
fissato al 30 giugno 2009. ))