Art. 30.
Proroga  dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151,   in   materia  di  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed
                            elettroniche
  1.  All'articolo 6  del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  della  salute,  da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni  comunitarie  e anche in deroga alle disposizioni di cui
alla  parte  quarta  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
specifiche  modalita'  semplificate  per  la  raccolta e il trasporto
presso  i  centri  di  cui  al  comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ((
domestici  e RAEE professionali )) ritirati da parte dei distributori
ai  sensi  del comma 1, lettera b), (( nonche' per la realizzazione e
la  gestione  dei  centri  medesimi )). L'obbligo di ritiro di cui al
comma 1,  lettera  b),  decorre dal trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore di tale decreto».
  2.  All'articolo 20,  comma 4,  del  decreto  legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e,
in  fine,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  il  finanziamento delle
operazioni   di  cui  all'articolo 12,  comma 1,  viene  assolto  dai
produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2».