Art. 32-bis.
Modifiche  all'articolo 2  del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243
  ((  1.  All'articolo 2  del  decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In
mancanza  del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro
il  31 marzo  2008,  in sede di prima applicazione, per le domande di
autorizzazione  integrata  ambientale relative ad impianti esistenti,
regolarmente  presentate entro i termini, i gestori possono procedere
all'esecuzione  degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento
dell'impianto  alle migliori tecniche disponibili, con le modalita' e
i  termini  indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non
siano  soggetti  a  valutazione  di impatto ambientale o, se a questa
soggetti, per essi sia gia' stato emanato provvedimento favorevole di
conformita'   ambientale,  dando  contestualmente  pieno  avvio  alle
attivita'   di   monitoraggio  e  controllo  indicate  nella  domanda
medesima.  Le  competenti  Agenzie  per  la  protezione dell'ambiente
possono  verificare,  con  oneri  a  carico del gestore, l'attuazione
degli  interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo,
entro  tre  mesi  dall'ultimazione  degli  interventi,  all'autorita'
competente  in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli
interventi  stessi  rispetto  a  quanto  dichiarato  dal  gestore. Le
risultanze  delle  verifiche  possono costituire causa di riesame del
provvedimento  di  autorizzazione,  di esse dovendosi comunque tenere
conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;
    b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
  «1-quater.  In  mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale  entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia
stata  presentata  la domanda di autorizzazione integrata ambientale,
che  abbiano  ottenuto  il  provvedimento  positivo di compatibilita'
ambientale  e  siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare
tutte   le  attivita'  preliminari  all'esercizio  dell'impianto  nel
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle
autorizzazioni  ambientali  gia'  rilasciate,  dandone  comunicazione
all'autorita'   competente   per   il   rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale.  L'autorita'  competente,  ove  ne  ravvisi la
necessita',  rilascia  un'autorizzazione  provvisoria  nelle more del
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  entro sessanta
giorni dalla predetta comunicazione.
  1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale  entro  il  31 marzo  2008,  al  fine  di  contribuire  al
raggiungimento   degli   obiettivi  di  qualita'  dell'aria  dopo  il
1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano gia' presentato
richiesta  di  esenzione  ai  sensi  dell'articolo 273,  comma 5, del
decreto  legislativo  3 aprile  2006, n. 152, nelle more del rilascio
del  provvedimento di esenzione, che potra' disporre altrimenti, sono
tenuti a presentare all'autorita' competente, con cadenza semestrale,
la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno
superare,  su  base  annua,  la  media  delle  ore  di  funzionamento
effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007» )).